Art. 6.
(Riqualificazione del personale in servizio).

      1. È fatto obbligo a tutti gli istituti di Polizia pubblica di riqualificare il personale dipendente operativo impiegato alla data di entrata in vigore della presente legge mediante corsi di formazione accelerati

 

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della durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere retribuite.
      2. Al termine dei corsi di cui al comma 1, con riferimento ad ogni partecipante, sono redatte note di valutazione, con il relativo punteggio, ed è rilasciato un attestato di partecipazione.